Definizione
Il Lavoro Interinale anche definito Somministrazione e piu’ comunemente conosciuto come "lavoro in affitto", consiste nella possibilità per un’azienda di utilizzare manodopera senza doverla assumere direttamente, bensì ricorrendo ad apposite agenzie che si occupano di collocare temporaneamente i lavoratori nelle imprese che ne fanno richiesta.
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto
(utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente
autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale
non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore.
Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi:
- un contratto di somministrazione, stipulato tra l’utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale
- un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore e il lavoratore
Entrambi i contratti possono essere stipulati:
- a tempo determinato
- a tempo indeterminato
Ambiti di applicazione: Destinatari
Contratto tra somministratore e utilizzatore:
la legge non pone limiti per la stipulazione del contratto da parte
dell’utilizzatore. La pubblica amministrazione può stipulare soltanto
contratti di somministrazione a tempo determinato. Il somministratore
invece deve essere un’Agenzia per il lavoro debitamente autorizzata
allo svolgimento dell’attività di somministrazione e iscritta
nell’apposita sezione dell’Albo informatico
Contratto tra somministratore e lavoratore: il contratto di lavoro può essere stipulato da tutti i lavoratori
Settori
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere stipulato per:
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico
- servizi di pulizia, custodia, portineria
- servizi di trasporto di persone e movimentazione di macchinari e merci
- gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini e servizi di economato
- attività
di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale gestione di call-center
- costruzioni
edilizie all’interno degli stabilimenti per installazioni o smontaggio
di impianti e macchinari, per particolari attività produttive che
richiedano fasi successive di lavorazione, (con specifico riferimento
all’edilizia e alla cantieristica navale), per l’impiego di manodopera
diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata
nell’impresa
- in tutti gli altri casi previsti dai contratti
collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni
comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato:
-
per far fronte a esigenze di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all’ordinaria attività dell’utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
- per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole dei
contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale
scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il
consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata
prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Caratteristiche
- Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
- Non
sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro che lega
il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere quella
prevista per la tipologia contrattuale applicata.
- Trattamento economico e normativo
- I
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di
trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti di pari
livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
- L’utilizzatore
è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali:
pertanto se il somministratore non dovesse versare il dovuto al
lavoratore questo può richiederlo all’utilizzatore, che è obbligato a
corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è
previsto da parte del somministratore il pagamento di un’indennità la
cui misura viene determinata dal contratto collettivo di riferimento e
non può essere inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo
quanto previsto da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile e
dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato anche a tempo
parziale. Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato si
applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto a termine
(Dlgs 368/2001), con alcune differenze:
- il somministratore può concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo
- gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina specifica per la somministrazione
- è
nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente, la
facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del
contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato a fronte
di una congrua indennità per il lavoratore, secondo quanto previsto dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
Attuazione
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle Agenzie per
il lavoro autorizzate all’esercizio dell’attività di somministrazione e
iscritte all’Albo (secondo quanto previsto dal Dlgs 276/2003).
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